Art. 1.

      1. Alle vedove e agli orfani minorenni dei dipendenti civili e militari dello Stato deceduti per effetto diretto di infermità o lesioni riportate in conseguenza di fatti di servizio, è attribuito a vita un trattamento speciale di pensione in misura pari al trattamento economico complessivo iniziale della qualifica o grado immediatamente superiore a quelli rivestiti dal dante causa all'epoca del decesso, con esclusione dell'indennità integrativa speciale che è corrisposta nella misura stabilita per il personale in quiescenza.
      2. Il trattamento speciale di cui al comma 1 spetta, in misura pari al 50 per cento, anche agli orfani maggiorenni e, in mancanza della vedova o degli orfani, ai genitori e ai fratelli e sorelle del dante causa, purché conviventi a carico del dipendente all'epoca del decesso.